|
|
O. 15/07/2002 n. 307
2. La società IGEA S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Eduzione acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano" di cui all'art. 1, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo.
3. La società IGEA S.p.a. effettuerà le derivazioni d'acqua funzionali al trasferimento di risorsa idrica consentito dalle opere previste dall'intervento
4. La società IGEA S.p.a. assicurerà il monitoraggio della falda acquifera del cosiddetto "anello metallifero del Sulcis", ai fini del controllo qualiquantitativo della medesima falda a seguito dell'attuazione dell'intervento di cui sopra, garantendo il costante flusso informativo dei dati al servizio dei Genio civile di Cagliari.
5. Le istruttorie delle concessioni di derivazioni dalla suindicata falda acquifera in corso da parte del servizio del Genio civile di Cagliari, sono sospese, in deroga al testo unico n. 1775/1933, in attesa degli esiti del monitoraggio, disposto con la presente ordinanza, per la verifica degli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi di cui sopra.
Art. 3.
1. Il Consorzio di bonifica del Cixerri e la società IGEA opereranno in raccordo con gli enti regionali EAF ed ESAF, per gli aspetti relativi alle strutture gestite dagli enti medesimi, ed in particolare dovranno progettare e realizzare le opere tenendo conto delle specifiche di interconnessione che verranno fornite dall'EAF e dall'ESAF; 2. I rapporti economici attualmente in essere per l'utilizzo delle acque sotterranee saranno ridefiniti nelle sedi competenti in dipendenza della messa in esercizio degli interventi predetti.
Art. 4.
1. I lavori di "Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari" di cui alla presente ordinanza sono dichiarati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di Legge.
2. Con successiva ordinanza, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, verranno fissati i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori.
3. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera sopracitata, sono emessi su richiesta del Consorzio di bonifica del Cixerri ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente di cui alla Legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, comma 1, 3 e 4 e della Legge regionale 1 ottobre 1985, n. 23, art. 24; 4. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, si provvede ai sensi dei comma 2, 3 e 4 dell'art. 3 della Legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.
Art. 5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza la società IGEA S.p.a., essendo individuata ai termini della Legge n. 109/1994 quale soggetto attuatore dell'intervento "Eduzione acque dalle Miniere di Monteponi e Campo Pisano", stante la somma urgenza, procederà alla realizzazione delle opere entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della presente ordinanza, anche in economia diretta in deroga agli importi indicati nell'art. 24 della Legge n. 109/1994 e delle relative disposizioni del suo regolamento di attuazione. Il progetto delle opere da realizzare, sarà comunicato dalla società IGEA al commissario governativo per l'emergenza idrica che provvederà alla sua approvazione sulla base del parere formulato dal responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6. Il Consorzio di bonifica del Cixerri per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2 provvederà, ai sensi di Legge anche con la procedura di somma urgenza per garantire la compiuta realizzazione dello stesso entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della presente ordinanza. All'approvazione del progetto relativo all'intervento di cui sopra ai fini della fissazione dei termini di cui all'art. 13 della Legge n. 2359/1865 provvederà il commissario governativo con propria ordinanza, sulla base del parere del responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7. Resta fermo quant'altro disposto dall'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 15 luglio 2002 Il commissario governativo: Pili
Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|